A cura di Pietro Magrin

Sempre più spesso assistiamo, nell’intento di assicurare una efficiente gestione delle risorse finanziarie all’interno di una pianificazione patrimoniale e successoria, all’utilizzo combinato di strumenti quali le polizze vita di tipo unit linked e l’istituto del Trust.

Tali polizze infatti consentono oltre a realizzare gli obiettivi di tutela patrimoniale e successoria ricercati, anche di conseguire diversi vantaggi fiscali per niente trascurabili.

Ricordiamo infatti che il sottoscrittore di una polizza vita ha la possibilità di trasferire il suo patrimonio ai beneficiari ‘iure proprio’, ovvero al di fuori dell’asse ereditario e in totale esenzione di imposta di successione. Inoltre, i beneficiari non saranno soggetti ad alcuna dichiarazione.

L’efficienza fiscale è ulteriormente realizzata con il meccanismo di tax deferral inserito in tali strumenti assicurativi, che permette la tassazione solo al momento in cui la polizza è riscattata o liquidata in caso si verifichi l’evento morte assicurato. La compensazione delle plus e minusvalenze realizzate nel corso della gestione finanziaria e il posticipo della stessa imposta di bollo annua della 0,20% determinano un ulteriore vantaggio dal punto di vista del risultato del montante assicurativo.

Importanti patrimoni finanziari quindi, possono essere gestiti e soprattutto transitare ai beneficiari con un assoluto vantaggio fiscale ben oltre alle franchigie di successione previste.

L’abbinamento con l’istituto del Trust invece attiene a un problema che potrebbe riguardare il timing della distribuzione del patrimonio ai beneficiari. Potrebbe accadere infatti che si valuti non opportuno far pervenire agli eredi le somme previste, perché questi ritenuti troppo giovani o non adatti a gestire le loro spettanze, perché esistano problemi di salute in alcuni di essi o perché vi siano delicate criticità familiari in essere (separazioni, divorzi), ovvero sussistano elementi di difficoltà con i creditori.

Nella realizzazione di un progetto di pianificazione patrimoniale spesso si consiglia quindi di indicare il Trust come beneficiario del contratto assicurativo, lasciando al Trustee il compito di risolvere le questioni sopra esposte una volta ricevuta la liquidazione della polizza.

Tale combinazione tra Trust e polizza sembrerebbe aver ricevuto una valutazione di segno negativo come si evince dalla risposta all’istanza di Interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, in cui l’Agenzia dell’Entrate, per  la prima volta, ha affermato che “l’attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee potrebbe determinare l’applicazione dell’imposta sulle successione e donazioni e che solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente… può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta nel trasferimento di ricchezza”.

Questo orientamento che è già peraltro ribadito in alcune decisioni dalla Corte di Cassazione in materia, lascia intendere quindi un cambiamento di rotta da parte dell’Agenzia dell’Entrate nel futuro.

Consigliamo quindi di valutare attentamente tale costruzione nella predisposizione di un eventuale progetto patrimoniale e di monitorare costantemente le prossime interpretazioni in materia per trarne la giusta convenienza fiscale.