A cura del dott. Paolo Strangio
In merito alla “Fiscalità diretta del Trust” una norma basilare da prendere in considerazione è l’art. 73 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Entrando nel merito, l’attività svolta dall’Ente (trust) può essere distinta in due tipologie:
- Attività commerciale
- Attività non commerciale
Nel caso in cui il soggetto passivo abbia per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività commerciale, il reddito oggetto del trust andrà determinato in maniera unitaria applicando la disciplina del reddito di impresa; nel caso in cui invece l’attività o l’oggetto fossero qualificate come non commerciali, la determinazione del reddito andrà effettuata non unitariamente, bensì applicando le norme tipiche di ogni singola categoria reddituale.
Una volta determinato ciò, appare necessario sottolineare che vi è la possibilità di impiegare due diverse tipologie di Trust ovvero:
- trust trasparente
- trust opaco
La differenza tra i due scaturisce dall’individuazione o meno del cosiddetto soggetto beneficiario del trust. Chi sono dunque i beneficiari?Grazie al comma n.2 dell’art.73 possiamo dire che“si definisce beneficiario del “reddito individuato” il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale”. Egli deve cioè essere titolare di un diritto di pretendere dal trustee quella parte di reddito che, come stabilito in atto istitutivo, gli viene imputata.
Si è dunque in presenza di un TRUST TRASPARENTE quando del nominativo del beneficiario viene fatta espressa menzione nell’atto costitutivo. Da qui sotto il profilo fiscale scaturirà che la tassazione, applicata al reddito di capitale determinato, sarà a carico del beneficiario individuato, quest’ultimo sarà sempre tenuto ad includere nel proprio reddito complessivo la quota imputatagli dal trust assolvendo l’imposta IRPEF (aliquota progressiva dal 23% al 43% per scaglioni di reddito)secondo le proprie aliquote personali. Saremo in presenza di un TRUST OPACO qualora non vi siano beneficiari individuati, oppure qualora sarà il trustee ad avere il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi, attribuire il reddito del trust.
Sotto l’aspetto fiscale in questo caso verrà assolta direttamente l’imposta IRES (aliquota proporzionale del 24%) sull’ intero reddito imponibile in qualità di ente commerciale o non commerciale. In questo caso, inoltre, appare doveroso sottolineare che una volta assolta la tassazione IRES, i redditi dei beni in trust potranno essere attribuiti ai beneficiari senza alcun ulteriore obbligo impositivo e dichiarativo ciò a seguito del rispetto del principio di divieto di doppia imposizione emanato dall’art.163 TUIR.
In fine il trust in qualità di soggetto passivo dell’imposta regionale sul valore delle attività produttive redige e presenta la dichiarazione IRAP. Anche in questo caso, a seguito della determinazione della base imponibile, appare essenziale la differenza posta tra lo svolgimento di un’attività di tipo commerciale e di un’attività di tipo non commerciale. Infatti qualora il trust eserciti attività commerciali, la base imponibile è determinata ai sensi dell’art 5 del D. Lgs 446/1997 ove eventuali costi deducibili, specificatamente riferibili alle attività commerciali, sono scomputati per un importo corrispondente al rapporto tra ricavi e altri proventi rilevanti ai fini Irap e rispetto all’ ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Nel caso in cui invece il trust svolga un’attività non commerciale si determina la base imponibile Irap ai sensi dell’art I del D. Lgs. 446/1997 in misura pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del tuir, dei compensi erogati per la collaborazione coordinata e continuativa per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, comma I, lett. l) del tuir.