Dott. Stefano Perissinotto
Come è noto l’istituto giuridico del Trust deriva dall’ordinamento giuridico anglo sassone.
Le sue origini si collocano ai tempi del medio evo e la sua creazione come negozio giuridico deriva direttamente dal concetto romanistico di Fiducia. A quei tempi spesso accadeva che la terra da coltivare fosse affidata (consegnata con Fiducia) ad un soggetto che la lavorava a beneficio di un terzo con lo scopo di ottenere determinati risultati.
Da questo tipo di rapporto sorse un nuovo istituto che l’esperienza giuridica di common law, col tempo, venne a definire come Trust (in italiano appunto Fiducia).
In epoca moderna l’istituto del Trust si qualifica secondo la seguente struttura: un soggetto disponente (settlor) trasferisce per scopi diversi un proprio diritto (es. diritto di proprietà) ad una persona di fiducia (trustee) il quale ha la facoltà di esercitare tale diritto in base allo statuto del trust e alle eventuali istruzioni ricevute dal settlor, sovente con l’obbligo di trasferire nuovamente il diritto, entro un certo periodo di tempo prefissato, ad un terzo beneficiario/i.
Nei casi maggiormente diffusi il Trust implica che il settlor trasferisca con atto tra vivi, di norma irrevocabile oppure con testamento, al trustee, la titolarità di uno o più diritti, conferendogli l’incarico preciso di utilizzare i medesimi diritti solo e unicamente a vantaggio di un terzo soggetto (beneficiario).
Deve essere chiaro che attraverso l’istituzione del trust il settlor perde sia la disponibilità dei beni affidati al trustee sia il loro controllo. Questa condizione risulta essere obbligatoria affinchè il trust possa venire ad esistenza, altrimenti si ricadrebbe in un negozio nullo (sham trust). Difatti nel caso di sham trust è prevista come conseguenza la nullità dell’atto ab origine, in quanto non si produce l’effetto segregativo tipico del trust, perché il settlor si troverebbe ancora nel possesso dei propri beni (Cass. n.46137/2014).
L’effetto segregativo è il risultato finale sui diritti che sono stati disposti in trust, ossia tali diritti sono separati dal patrimonio personale del trustee e dall’eventuale patrimonio rimanente del settlor. Essi rappresentano il Fondo del trust che sarà sempre protetto dalle vicende personali di tutti i soggetti che partecipano al trust (compreso il beneficiario/i). Il fondo del trust pertanto non può essere aggredito dai creditori personali del trustee o del settlor.
Il trust è sham (ossia “fittizio”) se il settlor mantiene il controllo sul fondo del trust. Tale controllo potrebbe essere esercitato in due modi: controllo di diritto e controllo di fatto. Il primo tipo di controllo si può evincere dall’atto istitutivo del trust nel caso in cui il disponente/settlor abbia tenuto per sé dei poteri determinanti (es. potere di gestire attivamente gli assets conferiti in Trust). Il controllo di fatto, invece, si evince dal comportamento remissivo del trustee nei confronti dell’influenza esercitata dal settlor/disponente (ad esempio una delega operativa a gestire i conti correnti dal Trustee al disponente).
Alla luce di quanto esposto si comprende in che misura l’istituto del trust sia basato sul concetto di Fiducia.
E’ infatti requisito essenziale, per potersi avere Trust, che sussista un effettivo affidamento da parte del Settlor nei confronti del Trustee, sia esso un individuo singolo, sia esso una persona giuridica (es. Trust company).