A cura del dott. Stefano Perissinotto

Il disponente (in inglese settlor) è un soggetto essenziale ai fini della istituzione del trust. Egli deve essere il proprietario dei beni che dispone in trust e tale condizione è necessaria ai fini della validità del negozio istitutivo.

Una volta che il trust è stato costituito con la dotazione dei beni, il fondo del trust è “posto sotto il controllo” del trustee (art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1985) nell’interesse dei beneficiari.

Nella fase di attuazione del programma del trust (così come dettato dall’atto istitutivo) il disponente non ha nessun potere diretto sul fondo del trust. Questo non significa che egli debba disinteressarsi dei beni che ha devoluto in trust, ma anzi, egli avrà sempre la possibilità di interagire a vari livelli con il trustee il quale ha il titolo legale sui beni e l’obbligo di agire sempre a vantaggio dei beneficiari.

La nozione di “sham” trust

Nel caso in cui il disponente di un trust con beneficiari continui a mantenere un controllo diretto ed effettivo sul fondo “come di cosa propria” si configura lo sham trust, ossi il trust fasullo. L’effetto di questa condotta è che non si profila la separazione dei beni, i quali vengono considerati sempre di proprietà del disponente e questo anche ai fini fiscali.

Le lettere di desiderio

Il disponente mantiene una capacità di influenzare la gestione del trustee sui beni del fondo attraverso lo strumento della lettera di desiderio (in inglese letter of wishes). Le lettere di desiderio sono assolutamente legittime e sono ammesse da tutti gli ordinamenti che hanno una legge sul trust, anzi, in alcuni casi sono parte integrante delle norme (es. legge di Guernsey).

Ma a che cosa servono esattamente le lettere di desiderio?

Sono dei documenti attraverso i quali il disponente, o i beneficiari, dettano le proprie linee guida e la propria volontà al trustee, il quale è tenuto a considerarle e a tenerne conto nell’esercizio dei propri poteri. Infatti dobbiamo sempre considerare che il trust può avere una durata molto lunga e non è concepibile che i soggetti interessati non possano mai intervenire per orientare la sua condotta, specie nel caso in cui si trovasse a fronteggiare delle nuove circostanze che non erano prevedibili al tempo della sua nomina.

La figura del Protector

Non mi soffermo nel dettaglio sui poteri del Protector poiché è un tema che ho già trattato in un mio precedente articolo. Lo inserisco nella presente trattazione per il motivo che, con una certa frequenza specie nei trust di famiglia, il disponente può ricoprire questo ruolo finchè in vita. Ovviamente se il disponente è anche protector egli avrà una serie di poteri anche incisivi sulla gestione dei beni e una forte influenza sulla condotta del trustee.

Il caso del trust autodichiarato

Infine è doveroso richiamare il caso in cui il disponente mantenga il diritto di gestire e di disporre dei beni in trust direttamente, senza bisogno di influenzare il trustee: è questo il caso del trust autodichiarato, ovvero quando il disponente si auto dichiara trustee dei propri beni conferiti nel fondo in trust. Quest’ultima fattispecie è perfettamente lecita anche se non è consigliabile nei casi in cui, ad esempio, si volesse ottenere l’effetto segregativo sul patrimonio. Questa figura di trust è stata confermata lecita in più sentenze sia di merito che di legittimità.