A cura del Dott. Stefano Perissinotto
Il guardiano di un trust con beneficiari non è un soggetto obbligatorio da nominare all’interno dell’atto istitutivo del trust. Solo alcune leggi regolatrici e in presenza di particolari circostanze ne prevedono l’obbligo di nomina. Di norma il disponente ha la facoltà di nominare un guardiano già nel momento in cui decide di istituire il trust, oppure lo può nominare in un secondo momento anche tramite una disposizione testamentaria.
Il guardiano (persona fisica o persona giuridica) ha un ruolo fondamentale specie se il Trust è di tipo discrezionale, ovverosia quando l’atto istitutivo prevede che il trustee possa decidere in autonomia se e quando eseguire delle attribuzioni di reddito o di capitale a favore dei beneficiari.
I poteri del guardiano si possono distinguere in tre diverse tipologie:
- poteri diretti di disposizione e di gestione del trust (es. la revoca o la sostituzione del trustee)
- poteri di controllo nelle decisioni del trustee, prestando o meno il suo consenso con l’apposizione della firma
- poteri di direzione e di istruzione al trustee sul compimento di determinati atti (es. se il disponente ha consegnato al trustee una lettera dei desideri).
Si può affermare che il guardiano è l’unica figura che può interferire con il trustee sulle sue decisioni riguardanti la corretta esecuzione del programma del trust e, nei casi più estremi, ha anche il potere di revocare il trustee stesso e di sostituirlo.
Il guardiano ha un vero e proprio potere di veto sulle decisioni gestionali del trustee e, in particolare, l’atto di trust può stabilire una o più materie in cui questo potere deve essere esercitato. A titolo di esempio il guardiano potrebbe porre il suo consenso nel caso di alienazione di un bene del fondo oppure nel caso di distribuzione del capitale del trust ai beneficiari.
Il guardiano è anche una figura di garanzia nei confronti dei beneficiari e ha la facoltà, ma anche la responsabilità, di esercitare un controllo diretto sull’attività del trustee prendendo regolare visione del rendiconto del trust. Il rendiconto del trust è un insieme di documenti che vengono radatti dal trustee con cadenza annuale e che rappresentano fedelmente i risultati della sua amministrazione.
Mi preme evidenziare che i poteri del guardiano devono essere esercitati sempre nel pieno rispetto dell’atto istitutivo del trust e che non dovrebbero mai travalicare un certo perimetro che deve essere necessariamente previsto nel regolamento del trust. Se il guardiano esercitasse un potere diretto nei confronti delle decisioni del trustee troppo invasivo, esso potrebbe anche essere riqualificato come “trustee di fatto” e, di conseguenza, assumerne tutti gli oneri di fronte alla legge e ai beneficiari.
Il guardiano, alla pari del trustee, è investito di poteri fiduciari dall’atto di trust; ciò comporta delle vere e proprie obbligazioni nei confronti dei beneficiari, i quali si affidano a lui affinchè controlli in modo adeguato l’attività del trustee che deve corrispondere, in via definitiva, con le regole poste a suo tempo dal disponente tramite l’atto istitutivo del trust.
Infine, occorre segnalare che il guardiano di un trust dovrebbe preferibilmente essere un soggetto terzo sia nei confronti dei beneficiari sia nei confronti del disponente. Come per la figura del trustee, l’ideale è che l’atto istitutivo nomini, per ricoprire questo importante ruolo, un professionista che sia sempre in grado di controllare il rendiconto e che possa, eventualmente, mediare all’interno dei rapporti tra i diversi beneficiari del trust.