A cura del dott. Paolo Strangio
Il contratto di rete può essere definito come: “Un istituto innovativo attraverso il quale si realizza un modello di collaborazione tra imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi nell’ottica di incrementare la capacità innovativa e la competitività sul mercato”. Recentemente, dato l’indubbio vantaggio di tale istituto, si è concessa, attraverso la Legge n° 81 del 22/05/2017 art.12, la possibilità di estendere la partecipazione e l’accesso alle reti ai cosiddetti professionisti ciò andando a soddisfare in particolare un’esigenza sorta nel settore specifico degli appalti pubblici.
Nella normativa vigente possiamo distinguere allora due tipologie di rete:
- RETE SOGGETTO: Con la costituzione di tale tipologia di rete si consente alla stessa di acquisire una propria ed autonoma personalità giuridica. In questo modo è come se si garantisse alla rete una propria indipendenza sia sotto l’aspetto giuridico, contabile e fiscale rispetto a quelle che sono le imprese che la compongono.
- RETE CONTRATTO: In tale struttura di rete, invece, vi è l’assenza di una autonoma soggettività giuridica, ma un ruolo fondamentale viene rivestito dall’organo comune il quale viene investito del potere di rappresentanza dei soggetti costituenti.
Importante è sottolineare che una rete può essere costituita senza alcuna sorta di limitazioni relative a forma giuridica (società di capitali, società di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, ingegneri, architetti ecc.), dimensione (grandi, medie e piccole imprese), luogo (possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano e imprese estere operative in Italia) e attività (possono operare in settori diversi). L’unico elemento obbligatorio a costituire una rete è il numero di soggetti: infatti affinché essa venga costituita è necessario che i partecipanti siano almeno due.
Si desume dunque che aggregarsi e costituire una rete d’impresa genera una serie di numerosi vantaggi attraverso i quali si riesce ad aumentare la crescita dimensionale preservando l’autonomia giuridica ed operativa delle diverse imprese, le quali si uniscono al fine di stimolare un accrescimento delle proprie capacità innovative e competitive.
In buona sostanza, quindi, la sinergia della rete consente di:
- divenire un’aggregazione di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero;
- ampliare l’offerta dei beni e/o servizi;
- ampliare l’offerta dei beni e/o servizi;
- accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto;
- godere di agevolazioni fiscali (quando vigenti);
- partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici;
- impiegare il distacco del personale tra le imprese e assumere in regime di codatorialità.
Le classiche modalità di stipula di un contratto di rete assolvono la tipologia dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, che in sostanza si delinea in un atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti con firme autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale. In alternativa, invece, una forma più recente mette in luce la possibilità di redigere lo stesso attraverso un servizio molto utile fornito dallo stesso registro dell’imprese, il quale propone l’utilizzo di un modello consigliato, attraverso il quale si darà vita ad un atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese e dei professionisti aderenti. In questo ultimo caso è doveroso consigliarne l’esecuzione attraverso l’ausilio e la supervisione di un dottore commercialista.